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In questo articolo cerchiamo di capire nel campo dell’edilizia se la ricostruzione di un rudere è considerata o meno una ristrutturazione edilizia e come agire nelle ipotesi che si voglia avviare un processo di ricostruzione.

Nello specifico, è l’articolo 3 dal Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), all’interno del testo del d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, a far chiarezza al riguardo, informando che è intesa come una ricostruzione edilizia qualsiasi intervento che ha come fine il ripristino di un edificio o di una sua parte, sia esso malridotto, crollato o precedentemente demolito.

Tuttavia, il rudere può essere ricostruito se è possibile accertare, attraverso un’indagine tecnica, la sua consistenza originaria.

La nuova legislazione del 2013 ha introdotto una novità in quanto, in precedenza, la riedificazione di un rudere era intesa come una nuova costruzione mentre oggi si può parlare di edificio i cui resti sono ancora presenti sul territorio e che vengono ricostruiti, purché sia possibile risalire alla sua consistenza originale.

Accertamento della consistenza originaria

Tale accertamento deve essere redatto in forma di scheda tecnica e contenere numerose informazioni, tutte ricavate da dati e fonti certe.

Devono essere inclusi in tale scheda:

  • documentazione fotografiche del rudere nei quali sono visibili gli attuali resti del fabbricato;
  • visure catastali;
  • mappe catastali che rivelano la presenza del rudere;
  • aerofotogrammetrie del passato nelle quali può essere riconosciuto il rudere e la sua sagoma originale, anche se si tratta di fotografie scattate a distanza;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei proprietari precedenti nella quale sono presenti le caratteristiche costruttive del fabbricato come la pianta, l’altezza dell’edificio, le specifiche del tetto, etc.

Tali elementi consentiranno quindi di delineare con una certa accuratezza tutte le componenti essenziali del rudere prima del suo attuale aspetto.

Il rischio dell’abuso edilizio

La prima cosa da tenere presente quando si intende iniziare delle opere di ristrutturazione è che per tutti i provvedimenti volti alla repressione di un intervento edilizio abusivo, iniziati e/o terminati quindi in maniera illecita, non è necessario che essi vengano resi noti con un avviso.

I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili non necessitano di una particolare motivazione: infatti essi possono essere avviati dopo un semplice accertamento tecnico della violazione delle norme, il quale descrive il carattere illegale dell’azione sanzionata.

Muro di contenimento: quali operazioni effettuare

Per quanto riguarda i muri di contenimento e la loro natura edilizia, essi sono sicuramente catalogati tra le nuove costruzioni.

Ricordiamo che il concetto di una “nuova costruzione” è quello di un manufatto che trasforma in modo durevole il territorio entro il quale si lavora.

Il muro di contenimento quindi, essendo considerato come un nuovo manufatto che si eleva sul terreno interessato trasformando in parte l’area nella quale viene edificato, può essere considerato come tale.

Esso si differenzia ed è ben diverso da una semplice recinzione che nasce invece con delle funzioni ben precise, come quelle di sostenere il terreno per evitare frane in caso di un terreno particolarmente dissestato.

Di Silvia