L’attività edilizia è uno dei settori a maggiore rischio infortunistico, pertanto, secondo gli obblighi di legge, è necessario conoscere e utilizzare correttamente i DPI, al fine di tutelare e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In questo articolo vedremo cosa sono i DPI, come si classificano e, nello specifico, ci focalizzeremo sui DPI minimi per il settore edile.
Cosa sono i DPI
Con il termine DPI si intendono i dispositivi di protezione individuale, ovvero qualunque attrezzatura e strumentazione atta a proteggere il lavoratore dai rischi che possono minacciare la sua sicurezza e salute durante l’attività lavorativa.
Esistono diversi DPI e ognuno di essi è strettamente legato al lavoro svolto e al grado di rischio correlato. Pertanto, in base al settore lavorativo, è previsto per obbligo di legge, l’utilizzo obbligatorio di specifici dispositivi di protezione individuale.
A regolare gli obblighi di legge per l’uso dei DPI vi sono il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) e il Decreto Legislativo n. 475/1992, in particolare all’art. 74.
Classificazione e categorie dei DPI
I DPI vengono classificati in base alla parte del corpo che viene protetta dal rischio, quindi si distinguono in DPI per la testa; DPI per viso e occhi; DPI per l’udito; DPI per le vie respiratorie; DPI per tronco e addome; DPI per mani e braccia; DPI per piedi e gambe; DPI per l’intero corpo (o DPI anticaduta).
I DPI vengono poi distinti in ordine crescente, in tre diverse categorie, a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa:
– DPI di prima categoria (o DPI minimi): rientrano in questa categoria i dispositivi in grado di proteggere dalle attività lavorative che hanno un rischio minimo e che, quindi, possono provocare danni di lieve entità, come ad esempio piccoli urti e vibrazioni che non ledono gli organi vitali; lesioni alla cute provocate da prodotti per la pulizia, la verniciatura ecc.; contatto con oggetti caldi fino a una temperatura di 50°; leggeri danni provocati dai raggi solari o da altri fenomeni atmosferici;
– DPI di seconda categoria: in questa categoria rientrano i DPI afferenti alla prima e terza categoria che, per il loro uso, necessitano di un attestato di certificazione rilasciato da un organismo di controllo autorizzato;
– DPI di terza categoria: ovvero i dispositivi in grado di proteggere il lavoratore da rischi gravi e permanenti per la sua salute, fino al rischio di morte (imbracature, guanti ignifughi, autorespiratori, caschi con allaccio sottogola, ecc.); per poter utilizzare questi dispositivi è necessario un addestramento obbligatorio.
I DPI minimi per il settore edile
I DPI minimi, ovvero di prima categoria, per il settore edile sono i seguenti:
– elmetti o caschi: necessari per la protezione da urti e impatti con superfici sporgenti e per la caduta di materiali dall’alto;
– guanti da lavoro: finalizzati alla protezione delle mani contro i rischi derivanti da sostanze nocive o da oggetti potenzialmente lesivi. Esistono diverse tipologie, come ad esempio guanti rivestiti o ricoperti in nitrile, guanti antivibrazioni e anti taglio, guanti chimici e termici, ecc.;
– scarpe antinfortunistiche: ovvero le calzature dotate di puntale di protezione e suola imperforabile. In base alle esigenze specifiche del cantiere, esistono anche calzature di sicurezza con intersuola termoisolante e calzature di sicurezza a slacciamento rapido;
– cuffie antirumore e tappi auricolari: si tratta di dispositivi in grado di assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito (oltre gli 85 decibel), ma che al contempo permettono la percezione dei pericoli e la comunicazione con i colleghi;
– occhiali di protezione e visiere: finalizzati alla tutela del viso e degli occhi dai rischi causati da polvere, detriti, schegge o altri corpi estranei;
– mascherine antipolvere e respiratori facciali: vanno indossati al fine di proteggere le vie respiratorie da polvere, vapori, gas e esalazioni di sostanze lesive, tossiche o inquinanti. Per il settore edile si utilizzano principalmente le mascherine FFP2 o FFP3 con o senza valvola e i respiratori facciali pieni o semi facciali;
– abbigliamento tecnico: i lavoratori nel settore edile devono indossare esclusivamente abbigliamento da lavoro e, in tutti i casi specifici che lo richiedono, capi di abbigliamento tecnico, come ad esempio grembiuli per asfaltisti, tute per verniciatori, indumenti ad alta visibilità per lavoratori impegnati in zone di forte traffico, indumenti per la protezione dai danni atmosferici (capi di abbigliamento impermeabili e tecnici).